Il chiamato all’eredità ha la libertà di accettare o di rifiutare quanto la successione gli prospetta.
L’accettazione si esprime con atto scritto e la legge prevede diversi modi per accettare l’eredità che sono:

  • accettazione espressa.
  • accettazione tacita.
  • accettazione con beneficio di inventario.

Accettazione Espressa

L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. L’accettazione può essere fatta, o alla presenza di un notaio, o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’accettante.

Accettazione Tacita

Si dice accettazione tacita quando l’eredo a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lasci intendere di avere accettato l’eredità ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizioni sugli stessi beni, o promozione di un’azione spettante all’erede.

Accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione con beneficio d’inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari (coloro i quali non hanno un legame di parentela ma che beneficiano di un lascito per testamento). Questo perchè ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Infatti l’accettazione con beneficio di inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius. Quindi accettando incondizionatamente l’eredità si accettano anche i debiti. Accettando invece con beneficio d’inventario l’erede non vede intaccato il proprio patrimonio in quanto i debiti da pagare saranno pari al valore dell’eredità del de cuius.

In generale qualunque sia la modalità di accettazione il chiamato all’eredità ha dieci anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro dieci anni non si manifesta l’accettazione si perde ogni diritto sull’asse ereditario che si devolve secondo le regole stabite per legge (art.480 C.C.). Tuttavia chiunque ne abbia interesse può chiedere al giudice che sia fissato un termine per accettare, trascorso il quale il chiamato all’eredità perde il diritto. Come l’accettazione, la rinunzia all’eredità è un atto privo di condizioni o termini, riguarda l’intera eredità ed è revocabile fino a quando un ulteriore erede non abbia accettato l’eredità.

Si consiglia ad ogni modo, di affidarsi ad un professionista, notaio o geometra a seconda dei casi, che vi istruirà la pratica.

L’art. 587 del Codice Civile definisce il testamento come “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di loro”. Quindi le volontà espresse nel testamento possono essere modificate parzialmente o totalmente dal testatario (colui che fa testamento) tramite testamento successivo o atto terzo consegnato al notaio.

Si riconoscono tre forme di testamento:

  • il testamento olografo e cioè il testatore di suo pugno dichiara la volontà di disporre datando e sottoscrivendo tale disposizione.
  • il testamento pubblico e cioè redatto dal notaio che, in presenza di due testimoni, riceve le dichiarazioni del testatore. Il vantaggio di scegliere questo tipo di testamento consiste nel fatto che si ha la possibilità di farsi consigliare dal notaio su come formulare correttamente le nostre volontà.
  • il testamento segreto consegnato dal testatore al notaio in busta sigillata davanti a due testimoni.

Nel caso di testamento del de cuius per la sua apertura si dovrà fornire al notaio l’estratto dell’atto di morte.